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I redditi online sotto la lente del fisco: la direttiva Dac7

I redditi guadagnati online saranno sotto la lente fisco già dal 2023:

dall'e-commerce agli affitti brevi, dal noleggio di vetture all'offerta di servizi, l'agenzia delle entrate saprà chi e quanto guadagna attraverso il web.


Saranno comunicati i redditi dei privati cittadini che effettuano almeno 30 operazioni per almeno 2.000 euro in un anno solare, i redditi di società che operano online e vendono o prestano servizi attraverso piattaforme di intermediazione (Amazon, Booking, Airbnb....)


Le piattaforme online saranno quindi obbligate a comunicare, nel paese membro dell'Ue in cui sono residenti, i guadagni online degli utenti. Saranno poi le autorità fiscali dei paesi membri a condividere successivamente le informazioni con il paese in cui il venditore detiene la propria residenza.


La prima comunicazione dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2024 sui redditi guadagnati nel 2023, il primo scambio automatico tra le autorità fiscali avverrà il 29 febbraio 2024.

L'obbligo di segnalazione da parte dei gestori delle piattaforme digitali e lo scambio automatico di informazioni consentiranno all'amministrazione fiscale di individuare i contribuenti che non hanno dichiarato i redditi percepiti attraverso le piattaforme digitali. Ad esempio, se una pmi italiana vende almeno 30 oggetti attraverso Amazon, fatturando almeno 2.000 euro, la piattaforma e-commerce comunicherà all'autorità fiscale del Lussemburgo (dove Amazon detiene la propria sede principale) i redditi guadagnati dalla Pmi, successivamente, a sua volta, l'autorità del Lussemburgo invierà i dati all'Agenzia delle entrate italiana. A questo punto, attraverso l'analisi dei dati, l'amministrazione fiscale italiana sarà in grado di incrociare le informazioni ricevute dal Lussemburgo con le dichiarazioni fiscali della società. Nel caso di mancata corrispondenza tra i dati si avvierà un accertamento. I redditi online -> La comunicazione.


Le attività pertinenti da comunicare sono la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio, i servizi personali, la vendita di beni, il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Per ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto almeno un'attività di quelle sopra elencate, la piattaforma deve acquisire le informazioni sul venditore.

Per i venditori persone fisiche: nome e cognome, indirizzo principale, l'eventuale Nif/codice fiscale, il numero di partita Iva se disponibile, la data di nascita.

Per i venditori persone giuridiche: la ragione sociale, l'indirizzo principale, l'eventuale Nif con l'indicazione dello stato membro di rilascio, il numero di partita Iva, il numero di registrazione dell'attività presso il registro delle imprese o numero equivalente, la presenza di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte le attività pertinenti nell'Ue, svolte al fine di percepire un corrispettivo, con l'indicazione dei singoli stati in cui la stabile organizzazione è ubicata.

Le informazioni contenute nella comunicazione (per i venditori oltre la soglia delle 30 operazioni e dei 2.000 euro):

  1. l'identificativo del conto finanziario,

  2. il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo,

  3. ogni stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente,

  4. il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione

  5. il numero di attività pertinenti per il quale il corrispettivo è stato versato o accreditato,

  6. eventuali diritti, commissioni o imposte, trattenuti o addebitati dalla piattaforma per ogni trimestre relativo al periodo oggetto di comunicazione.

  7. nel caso di locazione di immobili:

    • l'indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata,

    • il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente,

    • il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione, se disponibile.

Nel caso in cui il venditore non renda disponibili alla piattaforma web i dati sopra elencati, le piattaforme digitali dovranno chiudere il profilo, avranno a disposizione due solleciti e 60 giorni prima di chiudere la posizione.

In alternativa, il portale online potrà trattenere il corrispettivo dovuto al venditore.



Provvedimenti anche su esterovestizione


I nuovi dati potrebbero avere anche effetti positivi «sull'azione di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale che, in particolare, quanto all'imposizione diretta, vede oggi nel transfer pricing e dividend washing, nonché, in genere, nella esterovestizione (...) fenomeni volti a conseguire indebiti "risparmi" rispetto al dovuto adempimento degli obblighi tributari». Questo, ad esempio, potrebbe riguardare una società residente in un paese a fiscalità privilegiata che affitta immobili in Italia e non dichiara correttamente le locazioni percepite.



L.D.

(fonte ITALIIAOGGI del 13.03.2023)

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