Decreto liquidità: aiuti alle imprese e sospensione dei versamenti
Mentre il decreto Cura Italia aveva previsto aiuti alle famiglie e soprattutto agli autonomi, il decreto Liquidità prevede diverse misure di aiuto alle imprese
Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020 (D.L. n. 23/2020) ed introduce tutte le misure urgenti, per una valore pari a 400 miliardi di euro, in materia di accesso al credito per imprese e professionisti, supporto all’export, sostegno alla continuità delle aziende, sospensione di alcuni adempimenti fiscali, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (golden power) e di giustizia.
Di seguito l’analisi delle principali misure previste dal decreto legge.
Sostegno alla liquidità
Il decreto prevede garanzie da parte dello Stato concesse attraverso la società SACE, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore delle banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma. Le imprese potranno ottenere una copertura dell’importo del finanziamento sulla base del numero dei dipendenti e del volume del fatturato, precisamente per:
le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
le imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro ottengono una copertura pari all’80% dell’importo del finanziamento e al 70% se hanno un fatturato sopra i 5 miliardi.
L’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall'azienda e, per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l’accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.
Il decreto Liquidità potenzia anche il Fondo di Garanzia PMI, aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e per i professionisti.
Il Fondo completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti.
È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.
A sostegno dell’export il decreto legge introduce inoltre un sistema di co-assicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%.
Misure per garantire la continuità delle aziende
Al fine di assicurare la regolare prospettiva di continuità aziendale, per le imprese che prima dell’emergenza sanitaria erano in equilibrio, il decreto prevede una serie di misure:
possibilità in sede di redazione del bilancio in corso, di adottare i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;
eliminazione delle cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale;
coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori (postergazione).
Anche per la disciplina del fallimento sono state considerate le seguenti misure:
blocco dell'apertura della procedura di fallimento e altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie);
viene disposto il rinvio integrale dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) al 1° settembre 2021.
Misure fiscali e contabili
Nel campo fiscale il decreto, in aggiunta alle misure già previste con il “Cura Italia”, dispone:
la sospensione del pagamento IVA, ritenute e contributi per i soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% dei ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% per chi ha redditi superiori a 50 milioni;
la sospensione in ogni caso dei detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
la sospensione del versamento IVA per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), se il calo del fatturato sia di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.
I versamenti sospesi saranno effettuati a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate.
La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.
Tra le altre misure:
l’estensione al 16 aprile del termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile;
viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro;
viene consentito all’INPS di rilasciare un PIN semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.
Trovate in questa pagina anche i moduli da presentare agli istituti bancari e l'autocertificazione di esonero dall'applicazione delle ritenute da sottoporre ai vostri clienti, in caso siate professionisti.
Si ricorda che in ambito fiscale si tratta di sospensioni di versamenti dovuti, pertanto, ad esempio, anche le ritenute non operate dal cliente (sostituto d'imposta), andranno poi versate dal professionista entro il 31.07.2020 o in 5 rate mensili a partire dal 31.07.2020.
Laura Diana
Fonti: IlSole24Ore IPSOA
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