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Divieto di pagamento degli stipendi in contanti. Modalità operative.

DIVIETO PAGAMENTO STIPENDI IN CONTANTI

art. 1, commi da 910 a 914 della Legge n. 205/2017

il DIVIETO di PAGAMENTO degli STIPENDI IN CONTANTI scatterà tra soli 3 giorni.


Lo sapevate che la Legge di bilancio 2018 ha disposto, dal 1° luglio 2018, il divieto di pagare le retribuzioni e i compensi (o loro anticipi) in contanti ai lavoratori dipendenti/collaboratori, pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria di importo compreso tra € 1.000,00 e € 5.000,00?


Ecco, se non ne eravate al corrente, ormai ci siamo: tra qualche giorno scatterà il divieto di pagamento degli stipendi in contanti.


Vediamo un breve vademecum sulle modalità operative con le quali ci dovremo confrontare da lunedì 2 luglio 2018.


Le cose stanno così ---> A far data dal 1° luglio 2018:

  1. i datori di lavoro o committenti, dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale esclusivamente con uno dei seguenti mezzi:

  • Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

  • Strumenti di pagamento elettronico;

  • il pagamento in contanti sarà possibile solo presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

  • Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (l’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

  1. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

  2. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

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