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Le nuove regole di detraibilità dell'IVA


Al 01.01.2018 è stata recepita dal nostro ordinamento interno la Direttiva della Comunità Europea n. 2006/112/CE.

Sono state introdotte, pertanto, rilevanti modifiche ai termini entro i quali è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA e di annotazione nel registro IVA acquisti. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 17.1.2018, n. 1/E, fornendo alcuni attesi chiarimenti.

Andiamo per ordine:

  1. la dichiarazione IVA annuale va presentata a decorrere dall’1.2 fino al 30.4. Così, il mod. IVA 2018 relativo al 2017 va presentato entro il 30.4.2018.

  2. il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare la detrazione dell’IVA a credito è stato significativamente ridotto.

  3. il diritto a detrarre l’IVA è esercitabile previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti, presupposto che sia stata EFFETTUATA l'operazione e che si sia IN POSSESSO DELLA FATTURA DI ACQUISTO.

  4. Solo ed esclusivamente “la coesistenza di tale duplice circostanza assicura l’effettività dell’esercizio del diritto alla detrazione, e la neutralità dell’imposta per il soggetto passivo cessionario/committente”.

In base a quanto sopra detto, allora, il diritto alla detrazione dell'IVA può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati ENTRAMBI i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno.

Quindi, venendo ad un ESEMPIO pratico:

Con riferimento ad una fattura ricevuta nel 2018 relativa ad un acquisto di beni consegnati nel 2017, l’annotazione può essere effettuata, al più tardi, entro il 30.4.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018). Nel caso in cui la fattura sia annotata nel 2019 la relativa IVA non potrà essere computata nelle liquidazioni periodiche IVA del 2019 ma dovrà concorrere alla determinazione del saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018.

La data di ricevimento della fattura da parte dell’acquirente è “ancorata” alla modalità utilizzata dal Cedente per la relativa consegna (PEC e altri sistemi che attestano la ricezione del documento). In mancanza, la ricezione deve risultare dalla “corretta tenuta della contabilità” (in base all’art. 25, le fatture / bollette doganali vanno numerate progressivamente).

quindi COME COMPORTARSI CON LE LE ANNOTAZIONI/DETRAZIONI IVA DELLE FATTURE 2017 PERVENUTE NEL 2018?

Un contribuente mensile ha acquistato e pagato un servizio nel mese di dicembre 2017. La fattura (emessa nel 2017) è ricevuta via mail il 20.01.2018.

La fattura non potrà essere annotata nel registro IVA acquisti di DICEMBRE 2017, ma andrà annotata a partire dal 01.01.2018 nei registri IVA acquisti del 2018. Le modalità potranno essere due:

  • annotazione nel corso del 2018: se la fattura è annotata a gennaio 2018, la relativa IVA a credito concorrerà alla liquidazione del mese di gennaio 2018 (e non dicembre 2017).

  • annotazione nel corso del 2019 (mi sono dimenticato di registrare la fattura, anche se è regolarmente pervenuta): in mancanza dell’annotazione nel 2018, la fattura potrà essere comunque annotata entro il 30.4.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018), in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018. L’IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018.

IDEM PER L'EMISSIONE DELLE NOTE DI CREDITO EX ART. 26, COMMI 2 E 3, DPR N.633/72: potranno essere emesse non più entro un anno dall'emissione della fattura, ma al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui la fattura è stata emessa ed è VENUTA IN POSSESSO dell' ACQUIRENTE.

DECORRENZA

A partire dalle fatture emesse dal 01.01.2017.

Di conseguenza, per l’IVA relativa a fatture 2015 e 2016 non ancora detratta si potrà continuare ad applicare la normativa previgente (detraibilità entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione).

L’Agenzia, in base ai principi dello Statuto del contribuente, puntualizza che non saranno sanzionati i comportamenti adottati nell'ambito della liquidazione periodica del mese di dicembre 2017, difformi alle precisazioni fornite con la Circolare n. 1/E sopra commentata. In particolare non saranno sanzionati i soggetti che hanno computato nella liquidazione di dicembre 2017 l’IVA relativa a fatture ricevute entro il 16.1.2018, riferite ad operazioni con IVA esigibile nel 2017.

INTEGRATIVA A FAVORE

Nel caso in cui l’acquirente / committente non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA a credito entro i predetti termini, nell'ambito della Circolare n. 1/E in esame l’Agenzia riconosce la possibilità di “recuperare” l’imposta presentando una dichiarazione integrativa “a favore” ex art. 8, comma 6-bis, DPR n. 322/98, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

L.D.

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