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Lavoro autonomo occasionale: come comunicare all'ispettorato del lavoro l'inizio del rapporto




Finalmente sul portale Servizi Lavoro del ministero del Lavoro è operativa la nuova applicazione in merito al lavoro autonomo occasionale che consente di effettuare, tramite SPID e CIE, la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale prevista dall' art. 14 D.lgs. 81/2008 e dall'art. 13 DL 146/2021 convertita in L. 215/2021.


Fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione all'ispettorato del lavoro anche a mezzo e-mail, invece dal 1° maggio 2022, l'unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico.

Conseguentemente, da maggio, non saranno ritenute valide, e pertanto saranno sanzionabili, le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.


Il modello per effettuare la comunicazione permette di scegliere, con riferimento al termine entro il quale sarà conclusa l'opera o il servizio, tre differenti ipotesi:

  • entro 7 giorni;

  • entro 15 giorni;

  • entro 30 giorni.

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato, come già chiarito, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.


Ricordiamo che sono escluse, quindi non sono da comunicare all'ispettorato del lavoro, le prestazioni di lavoro autonomo occasionale che hanno le seguenti caratteristiche


• le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate, già oggetto di comunicazione preventiva;

• i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017)

• le professioni intellettuali, oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA

• i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR, già soggetti a specifici obblighi di comunicazione (DL 152 2021: entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro)



L.D.

28/03/2022


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