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Cosa dobbiamo fare prima della riapertura dell'attività aziendale: i protocolli di sicurezza


In data 24 aprile 2020 il Governo e le Parti Sociali hanno integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo scorso a seguito dell’emergenza in atto. Il Protocollo deve già essere attuato dalle aziende appartenenti ai codici ATECO ai quali sia stata consentita la prosecuzione dell’attività, ma in vista della riapertura prossima del 4 maggio 2020, anche le Aziende che sono al momento inattive devono provvedere. L’attuazione del Protocollo presenta aspetti delicati, perché si tratta di una cornice che fornisce le linee guida di indirizzo. Ogni Azienda deve sviluppare procedure specifiche contestualizzate alla propria realtà, acquisire i dispositivi e le attrezzature necessarie, informare e formare tempestivamente e adeguatamente i personale. E' bene ricordare che Il “Decreto Cura Italia” considera il contagio da corona-virus in ambito di lavoro come un infortunio meritevole, in quanto tale, di ricevere la copertura assicurativa Inail. Il datore di lavoro, pertanto, è potenzialmente esposto alla responsabilità penale per i reati di lesioni ai sensi dell’art. 590 c.p. e omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p., aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, laddove non abbia adottato le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio, cagionando così la malattia o morte del lavoratore. Pertanto il consiglio è di analizzare attentamente il protocollo e programmare nell'immediato, anche con con l’ausilio del medico del lavoro e del consulente per la sicurezza sui posti di lavoro, un protocollo aziendale specifico per la Vostra realtà, al quale attenervi in modo scrupoloso.


Laura Diana

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