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FATTURA ELETTRONICA: QUALI SANZIONI?

MANCATA EMISSIONE DELLA FATTURA


Quante volte ci siamo chiesti 'cosa accade se sbaglio ad emettere la fattura elettronica?'

In merito a questo quesito abbastanza frequente sulla fattura elettronica, recentemente l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che per la tardiva emissione (intesa come trasmissione al SDI) delle fatture elettroniche la sanzione è applicabile, sia pure in misura fissa (da €. 250,00 a €. 2.000,00 con la riduzione ad 1/9 per ravvedimento nei 90 giorni = €. 27,78).


Inoltre, con riferimento alle prestazioni di servizi, conferma che, in mancanza del pagamento da parte del cliente, l’emissione della fattura (anticipata) determina la competenza dell’IVA a debito.


PRESTAZIONI DI SERVIZI E FATTURA ELETTRONICA IMMEDIATA/DIFFERITA


Innanzitutto ricordiamo che per le prestazioni di servizi l’esigibilità dell’IVA (momento in cui sorge il debito) si realizza con il pagamento, a prescindere che la prestazione sia stata o meno ultimata o resa.

IN ASSENZA DEL PAGAMENTO DA PARTE DEL CLIENTE NON SORGE IL MOMENTO IMPOSITIVO DELL’IVA.

Nell'ambito della fatturazione elettronica per le cessioni e prestazioni effettuate nello STESSO MESE allo STESSO ACQUIRENTE, documentate da un ddt e SALDATE --> è possibile EMETTERE LA FATTURA DIFFERITA entro il 15 del MESE SUCCESSIVO a quello di effettuazione, indicando gli estremi del ddt.

--> pertanto la FATTURA ELETTRONICA RIEPILOGATIVA DIFFERITA è soltanto quella che raccoglie le prestazioni di servizi effettuate nel mese e SALDATE dal cliente.

--> se, invece, emettiamo fattura prima del pagamento del cliente, si tratta di una FATTURA ELETTRONICA ANTICIPATA e il momento impositivo dell’IVA coinciderà con la data di emissione della stessa.


Pertanto se emettiamo fattura elettronica al cliente per servizi, prestazioni, merci vendute in un mese con pagamento a 30 gg o 60 gg, il momento in cui sorge il debito IVA è la data di emissione della fattura.

In ogni caso la fattura va inviata allo SDI entro 12 giorni dalla data in cui è stata effettuata l’operazione (data della fattura).


Esempio:

prestazioni servizi/cessione beni periodo 01.01/31.01.2020 con pagamento a 30 gg data fattura.


Data fattura 31.01.2020


Trasmissione entro il 12.02.2020


Ai fini dell’esigibilità dell’IVA rileva la data indicata nel documento, cioè 31.01.2020.


Se trasmettessi la fattura il 14.02.2020 dovrei ravvedermi con lo strumento del ravvedimento operoso entro 90 giorni versando €. 27,78, perché avrei effettuato un tardivo invio.


L.D.


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