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Acquisti di carburante e fatturazione elettronica


carburante e fatturazione elettronica

Quali sono le nuove regole per acquisti di carburante?


A partire dal 01.07.2018 le novità saranno importanti e riguarderanno sia la modalità di documentazione, sia le condizioni per la deducibilità del costo e per la detrazione dell'IVA. La legge di Bilancio 2018 stabilisce che gli acquisti di carburante da parte dei soggetti passivi IVA devono essere documentati con la fattura elettronica. C'è chi, come noi, è pronto a scommettere che questa innovazione, come l'estensione generalizzata della fattura elettronica a partire dal 01.01.2019, sia destinata a subire almeno uno slittamento, ma è certamente un cammino che, prima o poi, porterà tutto il mondo delle partite IVA su tale strada.


Quale può essere il primo impatto?


Certamente l'abolizione della scheda carburante.

E poi: da un lato, la necessità per il distributore di carburante di dotarsi dei necessari strumenti e delle relative competenze per emettere fattura elettronica, dall'altro, l'acquirente dovrà essere predisposto per ricevere la fattura elettronica. La diretta conseguenza per entrambe le parti sarà certamente una complicazione sotto il profilo degli adempimenti. Anche se forse meno complicata di quanto si pensi oggi. Tutte le maggiori software house fornitrici di programmi di gestione contabile, sono infatti al lavoro per offrire ai propri clienti e ai consulenti sistemi di gestione all'avanguardia e il meno gravosi possibili sulla gestione amministrativa aziendale.


Esiste un'alternativa?


L'alternativa alla fatturazione elettronica potrebbe essere l'utilizzo della carta di credito o di debito, che peraltro è un sistema già previsto dalle norme attuali? In realtà no:


A partire dal 01.07.2018 l'emissione della fattura elettronica per la cessione di carburante nei confronti dei soggetti IVA sarà obbligatoria .


Resteranno esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica solo gli acquisti effettuati dai privati (che non fuggono comunque alla trasmissione telematica dei dati, in quanto i distributori di carburante dovranno provvedere all'invio telematico dei corrispettivi).


E' anche previsto dalla norma l'obbligo di pagamento con moneta elettronica, pena l'indeducibilità del costo e l'indetraibilità dell'IVA.


Cioè è previsto il pagamento con carta di credito, carta di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe Tributaria (Banche). Sembra possibile continuare a utilizzare le carte elettroniche emesse dalle compagnie petrolifere (c.d. Netting) in quanto rispettose dei criteri previsti dalla norma.

Analizzando le nuove disposizioni, si nota però un evidente disallineamento tra le nuove norme in materia di imposte dirette (IRES,IRPEF) e quelle in materia di IVA, cosa alla quale ormai da tempo siamo abituati. Che peraltro complica non poco il quadro di riferimento e la reale applicabilità della norma nel suo complesso. In particolare non è chiaro se il legislatore intenda coinvolgere solo l'autovettura con costi parzialmente deducibili, oppure se siano coinvolti anche gli autotrasportatori. E' evidente, almeno così pare, che ci sia una 'svista' del legislatore, pertanto rimaniamo in attesa di chiarimenti e/o interventi sulla norma.


Nel mentre stiamo aggiornando i nostri sistemi al fine di fornire i giusti strumenti ai clienti che si troveranno nella situazione di emissione/ricezione di fattura elettronica.

Stay Tuned!

L.D.

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