top of page
Post in evidenza

Certificazione contabile del credito d'imposta riconosciuto sulle spese sostenute in ricerca e s



La certificazione contabile del credito d'imposta in ricerca e sviluppo si rende indispensabile all'azienda che intende usufruire del suddetto credito, avendo sostenuto e indicato in bilancio, spese che rientrano in tale agevolazione fiscale.


Vediamo quindi nel dettaglio di cosa si tratta: cosa è il credito d'imposta in ricerca e sviluppo e come lo posso ottenere?


Prima di tutto: il credito spetta a tutte le imprese che hanno fatto, fanno e faranno investimenti in ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 (art. 3 del D.l. 145/2013 e successive modifiche). Inoltre, con l’ultimo intervento legislativo, oltre all'ambito temporale, è stato esteso anche l’ambito soggettivo di applicazione della misura, riconoscendo la possibilità di accedere al beneficio anche alle imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo sul territorio nazionale su commissione da parte di soggetti (privi di stabile organizzazione in Italia) residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo oppure in “Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni”.

Quindi il credito d'imposta ricerca e sviluppo è, in sostanza, accessibile a tutti i titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico.


Cosa è il credito d'imposta in ricerca e sviluppo?


Sono riconducibili a spese in ricerca e sviluppo i costi sostenuti nell'ambito delle attività di “ricerca fondamentale”, di “ricerca industriale” e di “sviluppo sperimentale”, imputabili ai singoli periodi agevolati e riconducili a una delle quattro categorie di spesa di seguito elencate:

  • personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

  • quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;

  • contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese non appartenenti al medesimo gruppo (“ricerca extra-muros”);

  • competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto, a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Come si calcola il credito d'imposta in ricerca e sviluppo?


Nel calcolo rientrano solo gli investimenti incrementali sostenuti nel periodo di imposta per il quale si intende accedere al beneficio rispetto alla spesa media degli investimenti di tale genere effettuata nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso, a condizione che in tale periodo sia sostenuto un investimento minimo di ammontare almeno pari a 30mila euro. Per effetto delle ultime modifiche operate dalla legge di bilancio 2017, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, il credito d'imposta in ricerca e sviluppo è riconosciuto nella misura del 50% della spesa incrementale fino a un ammontare massimo di 20 milioni di euro per ogni periodo agevolato (5 milioni fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016).


Come lo utilizzo?


Il credito d'imposta in ricerca e sviluppo va utilizzato in compensazione mediante modello F24, presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi relativi agli investimenti eleggibili. Deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale sono stati realizzati gli investimenti agevolati, nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.


Come predispongo la documentazione utile ai controlli dell'Agenzia delle Entrate?


Ai fini del godimento del credito sussiste l'obbligo di documentazione contabile certificata.

Ai fini del controlli, è quindi richiesta al soggetto beneficiario la predisposizione di un apposito prospetto (relazione tecnica) recante “l’elencazione analitica degli investimenti realizzati nei periodi di imposta precedenti ed utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale che determina l’ammontare del credito di imposta”, nonché di “apposita documentazione contabile” che deve essere poi “certificata” dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o, nel caso di imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, da un professionista iscritto nel registro della revisione legale entro il termine di approvazione del bilancio (e comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio). La certificazione deve essere “allegata” al bilancio. E' utile evidenziare che le spese di certificazione sono riconosciute come 'facenti parte dei costi sostenuti', quindi è per legge riconosciuto un credito di imposta di importo pari al costo sostenuto, e documentato, per la redazione della redazione tecnica e della certificazione contabile, entro il limite massimo annuale di 5 mila euro.


E' un credito cumulabile con altre agevolazioni fiscali?

Il credito d'imposta in spese di ricerca e sviluppo è cumulabile, come per altro riporta il sito del Ministero dello Sviluppo Economico nella pagina dedicata all'agevolazione, con le seguenti agevolazioni fiscali:


  • Superammortamento e Iperammortamento

  • Nuova Sabatini

  • Patent Box

  • Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)

  • Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative

  • Fondo Centrale di Garanzia

Per maggiori informazioni, o necessità operative in merito contattateci, vi forniremo una consulenza personalizzata con un check gratuito di valutazione preliminare del progetto di ricerca e sviluppo.

Per oggi è tutto, stay tuned!

L.D.

Post recenti
Archivio
Cerca per tag
Seguici
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page