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Redazione del Bilancio 2016 per le MICROIMPRESE


Le Microimprese

Sono considerate microimprese le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:


  • Attivo dello Stato Patrimoniale €. 175.000;

  • Ricavi delle vendite e delle prestazioni €. 350.000;

  • Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.


Per questi soggetti, lo schema di bilancio dall'esercizio 2016 viene ulteriormente semplificato dall'esonero dalla redazione di alcuni documenti e dalla non applicabilità di alcune disposizioni.


Esoneri

Per quanto riguarda gli esoneri previsti specificamente per le microimprese, queste non sono tenute alla redazione:

  • della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, del codice civile, numeri 9) e 16);



Altre esenzioni sono già previste dal nostro ordinamento per le imprese che redigono, più in generale, il bilancio in forma abbreviata. In particolare l’esenzione dalla redazione del rendiconto finanziario così come l’esonero dalla redazione dalla redazione della relazione sulla gestione sono già previste, con la differenza per le microimprese che le informazioni relative alle azioni proprie e alle azioni o quote di società controllanti devono essere riportate in calce allo stato patrimoniale e non nella nota integrativa.



Quindi le microimprese potranno esimersi totalmente dalla redazione della nota integrativa inserendo in calce allo stato patrimoniale le informazioni seguenti:


  1. L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali presentate;

  2. Gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;

  3. Gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime;

  4. L’ammontare dei compensi, delle anticipazioni, dei crediti, concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando, il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.


La possibilità di avvalersi del bilancio previsto per le microimprese cesserà quando, per il secondo esercizio successivo, verranno superati due dei tre limiti sopra elencati previsti dal primo comma dell’articolo 2435-ter. Pertanto, a seconda dei casi, ci sarà l'obbligo di redigere il bilancio in forma abbreviata o in forma ordinaria.



L’esonero dalla redazione della nota integrativa costituisce un reale beneficio per questa tipologia di imprese, sia in virtù del fatto che tale adempimento è quello che assorbe la maggior parte del tempo necessario per la redazione del bilancio, sia in considerazione delle difficoltà derivanti dall'adozione del formato XBRL anche per tale documento.


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