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Legge di Bilancio 2017: Cosa cambia per le ditte in contabilità semplificata


Oggi ci occupiamo di una rilevante novità in ambito fiscale contenuta nella Legge di Bilancio 2017, che ha riformato il regime contabile delle imprese in contabilità semplificata, introducendo il principio di cassa. Un cambiamento epocale!
Dal 01.01.2017 il reddito delle contabilità semplificate sarà calcolato sui ricavi effettivamente incassati e suoi costi sostenuti, a prescindere dalla competenza economica.

Per effetto delle modifiche gli artigiani e i commercianti che sono attualmente in contabilità semplificata e determinano il reddito (sia ai fini IRPEF che IRAP) per competenza, dovranno determinare a il reddito imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi e quello delle spese EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE nell'anno.



Entreranno nel calcolo del reddito imponibile anche i ricavi derivanti dal valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore. Le rimanenze non dovranno più essere rilevate ai fini della determinazione del reddito.



Sarà possibile dedurre i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici (quali, per esempio, i contratti di locazione, di assistenza contabile, di somministrazione di gas, luce, ecc.), relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta, SOLO nell'esercizio di maturazione dei corrispettivi, non più al ricevimento della fattura. Tali spese saranno imputate interamente al reddito nell'anno in cui saranno saldate.



E' stato anche previsto che il reddito del periodo di imposta in cui si applicano le nuove disposizioni (2017) dovrà essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente (2016) secondo il principio della competenza; inoltre, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, in caso di passaggio da un regime di determinazione del reddito secondo il principio di cassa a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumeranno rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.



In sostanza il nuovo regime per cassa assimila le procedure di tenuta della contabilità semplificata dei lavoratori AUTONOMI iscritti al registro imprese, ARTIGIANI e COMMERCIANTI, alla contabilità dei professionisti. Ciò determinerà senz'altro un vantaggio, per la tassabilità solo su ricavi effettivamente incassati e la deduzione di costi solo effettivamente sostenuti, ma certamente complicherà il lavoro di tenuta della contabilità: si dovranno dare ai consulenti, infatti, oltre alle fatture anche tutti i dati relativi ai movimenti finanziari, attualmente non rilevanti nella tenuta della contabilità semplificata.


Eventuali componenti positivi e negativi di reddito diversi dalle fatture, poi, andranno annotati nei registri obbligatoriamente entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.



L'annotazione dei ricavi e dei costi, dovrà avvenire in due registri separati, con indicazione dettagliata dei dati relativi al pagamento/incasso della fattura o del documento non Iva registrato.

A fronte di questo nuovo obbligo, è stata, ad ogni modo, prevista la possibilità che i registri Iva sostituiscano i registri di annotazione di ricavi e spese, debitamente integrati con la separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva.

Nell'ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione deve essere riportato nei registri l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi, nel periodo di imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva.



NOTA IMPORTANTE: La legge ha previsto per i contribuenti coinvolti un'opzione, vincolante per almeno un triennio, con l'esercizio della quale sarà possibile tenere i registri Iva senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione Iva. In tal caso, per finalità di semplificazione, opererà la presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o pagamento.

E' facile ipotizzare che molti dei contribuenti in contabilità semplificata opteranno per tale soluzione, al fine di semplificarsi la vita.


Ad ogni modo tenere conto degli incassi e dei pagamenti diventerà fondamentale, per la tenuta regolare della contabilità. Ciò determinerà un cambio di mentalità radicale per i piccoli imprenditori in contabilità semplificata.

L'alternativa possibile per mantenere la registrazione per competenza è l'adesione al regime di tenuta della contabilità ordinaria, che però, non costituisce una vera e propria alternativa, rimane infatti un sistema che per i più piccoli significherebbe aumento forzato dei costi di tenuta della contabilità. Oltre a complicare l'aspetto amministrativo contabile.



Le nuove regole dovranno essere applicate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2017 (quindi entro il 30 gennaio 2017) darà attuazione al provvedimento.


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